Sentenza Cassazione Targa Prova

La Cassazione: “La targa prova non vale sui veicoli già immatricolati”
Sentenza Cassazione Targa Prova

A seguito di una sentenza per un incidente mortale, la Cassazione conferma l’uso illegittimo della targa prova su un’auto già regolarmente immatricolata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17665 del 25/8/2020, ha dichiarato non legittimo l’utilizzo della targa prova su un veicolo già immatricolato. Il caso ha riguardato da vicino una concessionaria di auto ed un suo dipendente, sfortunato protagonista di un incidente mortale davvero singolare. La compagnia assicurativa della targa prova si è rifiutata di risarcire i danni, sostenendo che il sinistro non si potesse considerare legittimo in quanto il veicolo – al momento dell’evento – fosse regolarmente targato ed immatricolato. E dunque sostenendo la tesi secondo cui la copertura assicurativa sia valida solamente prima dell’immatricolazione del veicolo stesso.

LA SENTENZA

La Corte ha stabilito che la targa prova, di fatto, costituisce una deroga alla mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione. Il presupposto, dunque, è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga all’immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale.

A complicare il caso ci ha pensato la “scena del crimine”: la targa prova non è stata ritrovata immediatamente, ma solo in un secondo momento. Questa era ai margini di una scarpata, probabilmente staccatasi dalla vettura nel momento del sinistro. Fatto sta che la Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa della targa prova, scaricando quindi la responsabilità alla compagnia assicurativa del veicolo.

I PRECEDENTI

Come precisa il centro studi di Asaps, questa sentenza arriva in coda a una serie di pronunciamenti su questo tema. Il Ministero dell’Interno con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 aveva dato un parere in cui dichiarava come la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità del dettato normativo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 4699/M363 del. 4.4.2004 si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilità della targa prova anche sui veicoli immatricolati. Il Ministero dell’Interno aveva disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche.

Ed ora?

Le possibili conseguenze

In attesa che il Ministero dell’Interno prenda una posizione decisa su questa sentenza, ritrattandola magari e disponendo la sospensione della norma al fine di evitare difficoltà importanti ad alcune attività commerciali, si aprono nuovi scenari nel mondo automobilistico italiano.

Innanzitutto, va specificato che i danni provocati da terzi sulle vetture in questione, quelle immatricolate, sono riconducibili alla polizza assicurativa intestata ai proprietari delle stesse. Ciò significa, banalmente, che se i meccanici o i carrozzieri che devono testare il lavoro svolto dovessero incappare in qualche incidente, andrebbero ad aumentare il premio della polizza del povero cliente.

A questo si aggiungono anche i problemi per concessionari e rivenditori che fino ad oggi utilizzavano le targhe prove per spostare e provare anche le vetture a km0, immatricolate ma prive di assicurazione propria. Alla sentenza potrebbero seguire aumenti delle polizze assicurative dei cittadini privati, ma anche soluzioni create ad hoc per i professionisti del settore che andrebbero, così, ad utilizzare i veicoli con la targa prova solo in determinate circostanze.

 

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